|
|
 |
|
| |
HOME | venerdì 12 marzo 2010 |
 |
|
|
|
|
|
 |
|
 |
 |
 |
|
 |
|
|
 |
 |
La scuola è il futuro dell'Italia: la ribellione di studenti, docenti e genitori al Decreto Gelmini
Un'inchiesta sulla scuola in ebollizione attraverso testimonianze di scrittori, libri e film recenti sul tema e un'analisi della struttura scolastica nei paesi europei
Intervista a Giusi Marchetta, Premio Calvino 2007 Intervista a Daniel Pennac sulla scuola Intervista a Daniel Pennac su “Diario di scuola” Scrittori in cattedra: Pennac, Starnone, Mastrocola, Bandini…. Domani niente scuola, un libro di Andrea Bajani La classe, il libro di François Bégaudeau La classe - Entre les murs, un film di Laurent Cantet Ehi, prof!, un libro di Frank McCourt I sistemi scolastici in Europa Intervista a Gianmarco Martelloni: il professore cantante
Il tanto discusso Decreto Gelmini: ora è legge dello Stato
L'aula di Palazzo Madama ha approvato il 29 ottobre 2008 , in via definitiva, la conversione in legge del decreto Gelmini sulla scuola con 162 a favore, 134 contrari e tre astenuti. Per fornire una corretta informazione, dato che spesso si discute degli esiti della legge ma non si citano i contenuti, riportiamo quegli articoli che, in particolare, hanno suscitato accese critiche da parte di genitori, insegnanti e studenti e provocato una vasta mobilitazione in tutte le città italiane.
Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università
Articolo 2. (Valutazione del comportamento degli studenti)
1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede. ............................................
2. A decorrere dall’anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento è effettuata mediante l’attribuzione di un voto numerico espresso in decimi.
3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo. Ferma l’applicazione della presente disposizione dall’inizio dell’anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravità del comportamento al voto inferiore a sei decimi, nonché eventuali modalità applicative del presente articolo.
Articolo 3. (Valutazione sul rendimento scolastico degli studenti)
1. Dall’anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono effettuate mediante l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi e illustrate con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno.
1-bis. Nella scuola primaria, i docenti, con decisione assunta all’unanimità, possono non ammettere l’alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.
2. Dall’anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite nonché la valutazione dell’esame finale del ciclo sono effettuate mediante l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi.
3. Nella scuola secondaria di primo grado, sono ammessi alla classe successiva, ovvero all’esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.
3-bis. Il comma 4 dell’articolo 185 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:
«4. L’esito dell’esame conclusivo del primo ciclo è espresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall’alunno; conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi».
Articolo 4. (Insegnante unico nella scuola primaria)
1. Nell’ambito degli obiettivi di razionalizzazione di cui all’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei regolamenti previsti dal comma 4 del medesimo articolo 64 è ulteriormente previsto che le istituzioni scolastiche della scuola primaria costituiscono classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali. Nei regolamenti si tiene comunque conto delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie, di una più ampia articolazione del tempo-scuola.
2. Con apposita sequenza contrattuale è definito il trattamento economico dovuto all’insegnante unico della scuola primaria, per le ore di insegnamento aggiuntive rispetto all’orario d’obbligo di insegnamento stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali.
2-bis. Per la realizzazione delle finalità previste dal presente articolo, il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ferme restando le attribuzioni del comitato di cui all’articolo 64, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, provvede alla verifica degli specifici effetti finanziari determinati dall’applicazione del comma 1 del presente articolo, a decorrere dal 1º settembre 2009. A seguito della predetta verifica, per le finalità di cui alla sequenza contrattuale prevista dal comma 2 del presente articolo, si provvede, per l’anno 2009, ove occorra e in via transitoria, a valere sulle risorse del fondo d’istituto delle istituzioni scolastiche, da reintegrare con quota parte delle risorse rese disponibili ai sensi del comma 9 dell’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei limiti dei risparmi di spesa conseguenti all’applicazione del comma 1, resi disponibili per le finalità di cui al comma 2 del presente articolo, e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2-ter. La disciplina prevista dai presente articolo entra in vigore a partire dall’anno scolastico 2009/2010, relativamente alle prime classi del ciclo scolastico.
Il Sole 24Ore ha fatto alcuni "conti"...
- In termini di risparmio, il maestro unico potrebbe determinare circa 7mila cattedre in meno per ogni anno. - Nella scuola media le attuali 33 ore di orario settimanale, potrebbero diventare 27 o 29 ore. Il tempo prolungato sembra destinato a un notevole ridimensionamento. In quest'ordine di scuola l'intervento sull'orario potrà portare alla cancellazione di oltre 20mila posti. - Per la nuova secondaria superiore, che dovrebbe debuttare dal 2009/10, resterà valida l'impostazione della riforma Moratti (che già contiene una riduzione degli attuali quadri orario e una semplificazione degli indirizzi) con le modifiche per gli istituti tecnici e professionali introdotte dall'ex ministro Fioroni. Tutte le sperimentazioni saranno bloccate. I licei dovrebbero funzionare con un massimo di 30 ore settimanali, con una maggiorazione per quelli artistici e musicali. Mentre ai tecnici e ai professionali sarebbe destinato un tetto di 32 ore settimanali. Suddivisione che porterà la riduzione complessiva di almeno 13mila cattedre.
La prossima "puntata" è riservata ai tagli all'Università e alla ricerca....
| 03 novembre 2008 | | Di Grazia Casagrande |
Condividi su: |
 |
|
 |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
Copyright © 1996/2010 Internet Bookshop Italia, tutti i diritti riservati. Wuz è un marchio registrato. Licenza SIAE n. 513 / I / 06-359. Concessionaria di pubblicità MYads.it Con la collaborazione di Argentovivo per il settore editoria libraria Dati audience certificati Audiweb Internet Bookshop Italia è una società di Giunti & Messaggerie Eventuali comunicazioni e segnalazioni utili possono essere inviate alla redazione |
|
|
|